L’uso della cosa comune è un diritto tutelato dall’articolo 1102, 1° co., c.c., il quale prevede che “ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.” Ciò significa che, nel caso in cui si abbiano problemi relativi all’uso della cosa comune, è possibile mettere in mora i condomini (nel caso per esempio di comunione di beni condominiali) nella figura dell’amministratore, per poter ripristinare il proprio diritto all’uso della cosa comune. Noi di Giustizia Immediata ti aiutiamo nell’avvio e nell’inoltro della procedura di messa in mora grazie alla quale potrai risolvere il problema sull’uso della cosa comune per via amichevole. Ciò che dovrai fare sarà solamente quello di esporci i fatti, noi ti aiuteremo a completare e redigere la lettera, come descritto sotto:
Questa scelta è un tentativo amichevole di risolvere il problema con il tuo avversario: per poter procedere dovrai avere una prova documentata del problema.