Ricorso multe al Giudice di Pace o al Prefetto

Ricorso multe al Giudice di Pace o al Prefetto

Avete ricevuto una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e volete fare un ricorso multe al Giudice di Pace o al Prefetto?

Vi spieghiamo come e quando agire per un ricorso multe al giudice di pace o prefetto.

Il ricorso contro multe al Giudice di Pace può essere presentato quando una multa è illegittima, viziata o in certi casi quando la persona ritiene che il pagamento della multa non sia giusto.

Quanti tipi di ricorso multe esistono?

  1. Ricorso in autotutela, ovvero quello rivolto all’ente che ha applicato la multa
  2. Ricorso al Giudice di Pace
  3. Ricorso al Prefetto

Quando si può parlare di multa viziata o vizio della multa?

La multa può essere considerata illegittima quando presenta quelli che nel gergo vengono definiti vizi che ne consentono il ricorso e l’annullamento della multa stessa. L’annullamento ha una efficacia retroattiva, quindi la multa è come se non fosse stata mai emessa.

Per fare qualche esempio di Multa Viziata o Vizio della Multa possiamo citare:

  • errata indicazione delle generalità del conducente
  • errata o assenza della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione
  • errata indicazione del tipo di veicolo o della targa
  • mancata esposizione dei fatti
  • mancata indicazione dell’autorità competente (o errata)
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare

1. Annullamento multa in autotutela

Quando la multa è visibilmente illegittima o errata, il cittadino può provare a richiedere all’Ente che ha emanato la multa di annullarla presentando richiesta tramite l’autotutela.

Cosa è l’autotutela?

L’autotutela costituisce il potere/dovere dell’amministrazione di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del cittadino, tutti i propri atti che risultino illegittimi o infondati. Qualora il cittadino presenti la richiesta all’ufficio sbagliato, questo si deve comunque fare carico di trasmettere la richiesta all’ufficio competente.
È consigliato richiedere l’annullamento in autotutela per vizi di una certa entità, tipo:

  • errore di persona;
  • notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà;
  • doppio verbale per la medesima infrazione;
  • rilevazione errata della targa del veicolo.

2. Ricorso multe al giudice di pace

Contro una multa è possibile presentare ricorso al Giudice di pace, a condizione che non si sia già presentato ricorso al Prefetto o che la multa non sia già stata pagata. Il Giudice di pace ha competenza esclusiva in materia di ricorsi contro le multe applicate per le violazioni al Codice della strada.
Al Giudice di pace possono essere presentati:

i ricorsi contro le multe per infrazione al codice della strada;
i ricorsi contro la cartella esattoriale (cioè il documento notificato quando la multa non viene pagata), ma solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, e non possono essere proposti per contestare nel merito il verbale;
i ricorsi contro l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.

Il ricorso al Giudice di pace va presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato a mezzo posta raccomandata.

3. Ricorso multe al Prefetto

Il prefetto esamina il ricorso e i documenti allegati se ritiene fondata e corretta la multa entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti, obbliga il cittadino al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Questa ingiunzione di pagamento viene notificata all’autore della violazione nel termine di 150 giorni dalla sua adozione. Il pagamento della somma indicata deve essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
Se, invece, ritiene che il ricorso del cittadino sia fondato quindi corretto, e quindi, ritiene infondato l’accertamento che sta alla base della multa, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore; sarà poi quest’ultimo a darne notizia ai ricorrenti.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Contro l’ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto, il cittadino può presentare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.

Come si fa ricorso contro multe?

Se hai bisogno di fare un ricorso multe al Giudice di pace o al Prefetto, puoi utilizzare le nostre procedure online di ricorso, che ti guideranno passo per passo nella scrittura del ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice di Pace o spedire via raccomandata; stessa cosa per il ricorso al Prefetto.