ricorso multa grave intralcio
Il codice della strada all’Art. 157 prescrive i casi di arresto, fermata e sosta e sosta di emergenza dei veicoli che, se trasgrediti, sono sottoposti a multe e sanzioni. Ci sono però delle eccezioni che riguardano gli invalidi e diversamente abili alla guida di autoveicoli.
Ricorso ad una multa per grave intralcio a carico di disabili
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, all’art.11 prescrive i casi di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. Alle persone detentrici del contrassegno invalidi è consentita la circolazione con il veicolo al loro specifico servizio. Di conseguenza e a causa del loro status fisico, i diversamente abili possono fermare e sostare l’auto che utilizzano identificata con il contrassegno invalidi posto bene in vista, anche in zone vietate purché la sosta o la fermata non intralcino gravemente il traffico.
I casi di grave intralcio alla circolazione
I casi di intralcio grave alla circolazione sono individuati nel Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/96 n.503. Essi sono i casi di interruzione, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare. Si ritiene di causare grave intralcio anche in caso di sosta e fermata nei luoghi nei quali siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. La sosta o la fermata sono previste solo se subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele
I casi di circolazione e sosta consentita ai disabili
Anche i disabili si trovano a dover fare ricorso ad una multa per grave intralcio alla circolazione. La circolazione, la fermata e la sosta sono consentite ai disabili alla guida del loro veicolo di servizio nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», oppure qualora nella zona interdetta sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno. Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (strisce gialle e cartello)
Definizione di arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza
- Per arresto, si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuto ad esigenze di circolazione.
- Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area nella quale non è ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. La fermata è comunque consentita a condizione che il conducente sia sempre presente e pronto a riprendere la marcia. La fermata è comunque prevista solo se non si arreca intralcio alla circolazione dei veicoli.
- Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo per un tempo prolungato ed è previsto l’allontanamento del conducente per un tempo prolungato. Se nel tratto di strada dov’è consentita la sosta non c’è il marciapiede rialzato, bisogna lasciare uno spazio di un metro sufficiente al transito dei pedoni.
- La sosta di emergenza è l’interruzione della marcia del veicolo per cause di forza maggiore, avaria o malessere del conducente o di un passeggero. La sosta di emergenza deve essere segnalata e il veicolo fermato quanto più possibile al margine della strada.
Ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace Ricorso multa grave intralcio
Dunque, la sospensione della marcia dei veicoli è consentita a condizione che non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. In tutti i casi in cui la sosta costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, può essere disposta la rimozione del veicolo che, comunque, deve essere prevista da apposita segnaletica verticale. L’ente preposto all’apposizione della segnaletica che indichi il divieto di sosta o di fermata è il proprietario della strada. L’utente della strada che ritenga di essere stato ingiustamente sanzionato per parcheggio abusivo, anche in zone segnalate, può comunque fare ricorso per grave intralcio o pericolo per la circolazione. Il ricorso può essere inviato al Prefetto del luogo dell’accertamento della violazione o, in alternativa, si può procedere con l’opposizione al Giudice di Pace. Sostanzialmente, con il ricorso ad una multa per grave intralcio, il Giudice di Pace è chiamato a giudicare l’effettivo intralcio alla circolazione che la sosta o la fermata del veicolo causano secondo la discrezionalità dell’ente proprietario della strada che lo ha deciso e che ha posto la segnaletica