OMESSA REVISIONE E OMESSO RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
Sull’argomento si sono susseguite diverse direttive del Ministero dell’Interno e tutte specificano che per contestare l’omessa revisione di cui all’art. 80 comma 14 e l’omesso rinnovo dell’ assicurazione di cui all’art.193 c.d.s. non ci si può avvalere del controllo automatico con apparecchi non omologati a tale scopo così come stabilito dall’art. 45 c.d.s.
Tali apparecchi, utilizzabili per rilevare le infrazioni appena citate, al momento non esistono.
Orbene, nonostante le previsioni più volte precisate spesso gli Organi di vigilanza hanno cercato di superare tali prescrizioni con diversi escamotage. E così, gli Organi di polizia, come si muovono ? Eseguono il rilevamento fotografico al passaggio delle auto, con apparecchi preposti per il rilevamento di altre tipologie di infrazioni, poi in ufficio consultano la banca dati, e ove non risulta la revisione o la polizza assicurativa valida, inviano la multa.
Tutto questo procedimento è illegittimo;
Purtroppo, occorrerebbe rivedere dal punto dal vista della prevenzione, se il controllo su strada viene fatto con lo scopo di prevenire gli incidenti, e per la tutela della nostra sicurezza, o per fare cassa a tutti i costi.
Fermo restando che, spesso le stesse leggi sono ambigue e si prestano a diverse interpretazioni, occorre dire che, anche quando non lo sono, troppo spesso, vengono applicate dagli Organi di controllo stradale in modo distorto, soprattutto dalla Polizia Locale.
Con parere n. 330°6822/16/127/9 del 5.10.2016 il Ministero dell’Interno aveva già chiarito e l’ultima recentissima circolare n.300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019 ribadisce che : “ le infrazioni di omessa revisione e di omesso rinnovo assicurativo non possono essere rilevate tramite l’utilizzo di apparecchi che non siano stati approvate ed omologate a tale scopo ed al momento non vi sono tali apparecchiature approvate da questo Ministero, in ogni caso qualora a tutto concedere si rilevi l’infrazione con apparecchi non omologati occorre subito la contestazione immediata o il motivo grave e dettagliato per il quale nel caso concreto, tale contestazione immediata non sia potuta avvenire”.
Ed inoltre, e non per importanza si ricorda che esiste il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 GU n. 99 del 29.04.2010 il quale afferma: “ l’obbligo di rendere noto agli utenti l’impiego di impianti elettronici di rilevamento automatico delle infrazioni così come viene fatto per le zone ZTL o per i rilevatori di velocità”.
Pertanto, in conseguenza, non possono essere eseguiti rilevamenti per omessa revisione o per omesso rinnovo assicurativo senza l’aver ottemperato a queste precise prescrizioni legislative.
Giustizia immediata
Avv. Maria Rosaria Palazzolo