Cosa sono l’annullamento, la sospensione e lo sgravio della Cartella Esattoriale

L’annullamento, la sospensione e lo sgravio della Cartella Esattoriale sono 3 procedure in autotutela distinte, disponibili per l’utente che ritiene di non dover pagare le somme richieste con la Cartella esattoriale

Annullamento sospensione sgravio della Cartella esattoriale

Annullamento Cartella esattoriale

L’annullamento della Cartella esattoriale si chiede entro 60 giorni dalla notifica, quando si ritene che le somme richieste non sono dovute. L’annullamento va chiesto all’Agenzia delle Riscossioni che ha emesso il ruolo – titolo esecutivo – cioè la Cartella Esattoriale o con un ricorso al Giudice di pace o alla Commissione tributaria

Sospensione giudiziale o amministrativa

L’Agente delle Riscossioni è obbligato a sospendere ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, quando è stato inoltrato l’annullamento della cartella esattoriale e nell’attesa che l’organo competente si pronunci sull’esito del ricorso. La sospensione è giudiziale quando il ricorso è inoltrato in giudizio al Giudice di Pace o alla Commissione Tributaria. La sospensione è amministrativa quando l’annullamento è richiesto direttamente all’Agente delle Riscossioni

Sgravio delle somme iscritte a ruolo

Lo sgravio della cartella esattoriale è l’atto con il quale il ruolo è cancellato, perché non dovuto.

Che cos’è l’autotutela

L’autotutela è un diritto riconosciuto al contribuente per tutelarsi in proprio da una atto emesso contro di lui. L’autotutela può essere esercitata attraverso il Ricorso al Giudice di Pace alla Commissione tributaria o attraverso un’azione richiesta di annullamento e sospensione della cartella esattoriale da inoltrare all’Agenzia delle Riscossioni entro 60 giorni dalla notifica. La richiesta di esercizio dell’autotutela, non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria o al Giudice di pace.

Il merito della contestazione della cartella esattoriale

L’annullamento richiesto entro 60 giorni dalla notifica della Cartella Esattoriale (cioè dalla data di consegna della cartella esattoriale al domicilio del presunto debitore), deve contenere la contestazione per la quale si ritiene che le somme non siano dovute per prescrizione, decadenza, sgravio, sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, sentenza del Giudice di pace o della Commissione tributaria, pagamento antecedente alla formazione del ruolo stesso. Ammesso che l’Agenzia delle Riscossioni riscontri l’illegittimità della cartella esattoriale per uno di questi motivi, è tenuta ad annullarla e a cancellare con lo sgravio, il ruolo delle somme iscritte a carico dell’utente debitore. L’utente che ha già pagato la cartella esattoriale per la quale ha chiesto l’annullamento ha diritto al rimborso delle somme pagate illegittimamente, corrisposto dalla stessa Agenzia delle Riscossioni. Se l’Agenzia delle Riscossioni non ritiene l’atto illegittimo e conferma l’addebito e la validità della cartella esattoriale, l’utente può fare Ricorso o al Giudice di Pace o alla Commissione Tributaria Provinciale per chiederne l’annullamento. Se il Giudice di Pace o la Commissione tributaria ritengono l’atto effettivamente illegittimo, entro 90 giorni l’Agenzia delle Riscossioni deve emettere l’atto di sgravio della cartella esattoriale ed eventualmente rimborsare le somme non dovute

Silenzio assenso

La cartella esattoriale con i crediti contestati è annullata, se entro 220 giorni dalla presentazione della richiesta di annullamento all’Agenzia delle Riscossioni,  non risulta inviato al debitore la comunicazione che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta. Il silenzio assenso non vale nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

La sanzione amministrativa e la responsabilità penale per dichiarazione falsa

Sul contribuente che dichiara il falso o produce documentazione falsa nel tentativo di dimostrare l’illegittimità del credito, pende la responsabilità penale oltreché la sanzione dal 100 al 200% in più delle somme dovute, a partire da un importo minimo di 258€.

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