Conoscere la differenza tra diffida e messa in mora per tutelarsi
Diffida e messa in mora sono due strumenti giuridici che servono a tutelare chi è creditore di soggetti inadempienti, chi ha pagato un bene o un servizio e non lo ha ancora ricevuto o lo ha ricevuto difettoso e che, dopo avvertimenti scritti o telefonici, non è riuscito a risolvere il problema.
La diffida e la messa in mora sono infatti due diversi tipi di comunicazione formale tramite i quali è possibile inviare avvisi di pagamento a soggetti che ci sono debitori di somme di denaro o a soggetti terzi dai quali non abbiamo ricevuto merce già pagata o che ci hanno inviato prodotti e beni difettosi.
Una semplice telefonata o una email a volte non bastano a risolvere questioni di questo tipo ma con la diffida e messa in mora sarà possibile agire in modo legale per avere un riscontro più concreto ed efficace: i due strumenti, però, hanno usi e destinazioni diverse. Ecco in cosa differiscono.
La lettera di messa in mora: cos’è e a cosa serve
Nel nostro blog abbiamo già parlato del significato di messa in mora e abbiamo chiarito in che modo è considerato un avvertimento per i debitori, ma qui analizzeremo più nel dettaglio le caratteristiche di base che la differenziano dalla diffida ad adempiere.
La lettera di messa in mora è una lettera formale con la quale un creditore intima la controparte all’adempimento di cui è venuto meno, di solito regolato da un accordo scritto, richiedendo appunto che venga risolto il problema entro i termini prestabiliti dal contratto. Nel caso in cui l’adempimento venga a mancare, il contratto si intenderà risolto e il creditore potrà provvedere ad instaurare un processo direttamente presso il Giudice, così da poter ottenere in maniera coatta le sue pretese.
Come si scrive una lettera di messa in mora
Premessa l’importanza del supporto di un legale che indirizzi il creditore nella scrittura corretta dell’avviso di pagamento, la lettera di messa in mora di solito si compila inserendo i propri dati, quelli della controparte e la descrizione dei fatti, e dovrà essere scritta nel modo più chiaro e completo possibile.
La lettera di messa in mora poi, dovrà contenere in oggetto la richiesta del soggetto creditore e il termine entro il quale la controparte dovrà provvedere all’adempimento del debito (che di solito è quello previsto nel contratto stipulato tra i due soggetti), superato il quale il creditore potrà procedere direttamente alle vie legali con l’intervento di un giudice.
La diffida ad adempiere: cos’è e a cosa serve
La diffida ad adempiere, al contrario della messa in mora, serve a risolvere definitivamente i rapporti contrattuali tra le parti in quanto, con questo tipo di lettera, si avverte la controparte che, in caso di mancato adempimento entro i 15 giorni dalla ricezione della stessa, il contratto si intenderà sciolto definitivamente.
Una volta sciolto il contratto (nel caso in cui il debitore non dovesse pagare o risolvere l’inadempienza), il creditore potrà sempre procedere per vie legali e inoltrare la richiesta di risarcimento danni ad un tribunale.
Con la diffida ad adempiere, quindi, il contratto sarà sciolto per diritto: ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un tribunale per ricevere la sentenza da parte del Giudice.
Come si scrive una diffida ad adempiere
Diffida e messa in mora, in tal senso, sono molto simili nella struttura: anche la diffida infatti, è una lettera che dovrà riportare i dati del creditore e del debitore, la descrizione dei fatti in modo chiaro e completo e il termine entro il quale dovrà avvenire l’adempimento (che non può essere inferiore a 15 giorni).
Diffida e messa in mora in pillole
Per riassumere e chiarire la differenza tra diffida e messa in mora, quindi, potremo dire che:
- La lettera di messa in mora serve a sollecitare la controparte a rispettare gli accordi stabiliti dal contratto e per avvertirla che, nel caso in cui questo non intervenga nella risoluzione della controversia, si potrà agire per vie legali.
- La diffida ad adempiere, invece, serve ad avvertire la controparte di rispettare gli accordi presi nel contratto entro un termine (che non sarà comunque inferiore a 15 giorni) e che nel caso in cui questo non avvenga, il contratto si intenderà risolto in via legale e definitiva.
Entrambe le lettere comunque, devono essere scritte e inviate direttamente all’interessato: è consigliabile quindi utilizzare una raccomandata a/r o comunque ricorrere alla posta certificata.
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